Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1926 al 9 maggio 2025. 113 parole tolte, 12 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Il presenteAccordo entrera' in vigere per ogni Amministrazione firmataria un mese dopo l'approvazione dell'autorita' competente di ogni Stato.
tolto: Da quel momento detta Amministrazione sara' vincolata verso le altre Amministrazioni che avranno gia' approvato il presente Accordo.
tolto: Esso e' obbligatorio per un tempo indeterminato; tuttavia ciascuna delle Parti contraenti ha il diritto di ritirarsi da questo Accordo mediante avviso dato due mesi prima.
tolto: La denuncia Potra' riguardare uno o piu' servizi o riferirsi a tutte o solamente a qualcuna delle Amministrazioni contraenti.
tolto: In questo caso l'Accordo rimarra' in vigore per gli altri servizi e, eventualmente, per gli altri Paesi.
tolto: Le Amministrazioni contraenti possono sempre, di comune intesa, cambiare le disposizioni del presente Accordo.aggiunto: Accordo-art. 25 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-01-31;1140~art25 · fonte del testo