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[1]Il presente Accordo entrera' in vigere per ogni Amministrazione firmataria un mese dopo l'approvazione dell'autorita' competente di ogni Stato.

[2]Da quel momento detta Amministrazione sara' vincolata verso le altre Amministrazioni che avranno gia' approvato il presente Accordo.

[3]Esso e' obbligatorio per un tempo indeterminato; tuttavia ciascuna delle Parti contraenti ha il diritto di ritirarsi da questo Accordo mediante avviso dato due mesi prima.

[4]La denuncia Potra' riguardare uno o piu' servizi o riferirsi a tutte o solamente a qualcuna delle Amministrazioni contraenti.

[5]In questo caso l'Accordo rimarra' in vigore per gli altri servizi e, eventualmente, per gli altri Paesi.

[6]Le Amministrazioni contraenti possono sempre, di comune intesa, cambiare le disposizioni del presente Accordo.

Testo in vigore dal 10 luglio 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-01-31;1140~art25 · fonte del testo