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[1]Durante il tempo in cui la stipulazione del presente Accordo non potesse essere accettata da una delle Amministrazioni contraenti, questa nulladimeno si impegna di mettere in esecuzione i servizi delle lettere assicurate e dei pacchi con o senza valore dichiarato secondo le prescrizioni internazionali e cio' entro il periodo di tempo di tre mesi a datare dalla firma del presente Accordo.

[2]Fatto a Portorose il 23 novembre 1921 in italiano e francese, in un solo esemplare che rimarra' depositato negli archivi del Governo del Regno d'Italia e copie autentiche del quale saranno rimesse a ciascuna delle Amministrazioni firmatarie.

[3]Per l'Austria: Richard Schuller, Enderes.

[4]Per la Czecoslovacchia: Zdy Fierlinger.

[5]Per l'Italia: Romano Avezzana, Giuseppe

[6]Gregorio, Alberto Gaviani, Giuseppe

[7]Gneme, Giacinto Matteucci.

[8]Per il Regno serbo-croato-sloveno: Rybar, Krbavac.

[9]Per la Romania: Al. Em. Lahovary.

[10]Per l'Ungheria: Tibor Scitovsky, Gabriel Baron Szalay.

Testo in vigore dal 10 luglio 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-01-31;1140~art26 · fonte del testo