Ratifica ed esecuzione della Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Citta' del Vaticano, conclusa nella Citta' del Vaticano il 31 luglio 1962
Art. 4 (Convenzione)
Lo Stato della Citta' del Vaticano e la Repubblica italiana avranno facolta' di domandare il cambio, in valuta italiana, delle monete pontificie che si accumulassero nelle casse dello Stato italiano.
Testo vigente dal 14 novembre 1964
