Ratifica ed esecuzione della Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Citta' del Vaticano, conclusa nella Citta' del Vaticano il 31 luglio 1962
Art. 3 (Convenzione)
Le monete vaticane e le monete italiane avranno, rispettivamente, nel territorio italiano e nella Citta' del Vaticano, identico corso legale e potere liberatorio nei rapporti tra i privati ed in quelli con le pubbliche casse.
Testo vigente dal 14 novembre 1964
