CONVENZIONE MONETARIA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO La Repubblica italiana e lo Stato della Citta' del Vaticano, considerata l'opportunita' di stipulare una nuova Convenzione monetaria, hanno convenuto quanto segue: ART. 1 Il Governo italiano mette, come nel passato, a disposizione dello Stato della Citta' del Vaticano la Zecca di Roma per la coniazione delle monete vaticane e delle medaglie pontificie. Lo Stato della Citta' del Vaticano si impegna da parte sua a servirsi esclusivamente della Zecca di Roma per la coniazione delle sua monete, finche' sara' in vigore la presente Convenzione.

Testo vigente dal 22 febbraio 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-02-14;119~convenzione-art1 · fonte su Normattiva