Le disposizioni contenute nel Titolo 111 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, sono prorogate al 31 dicembre 1967, ad eccezione di quelle del penultimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124. Il termine del 31 dicembre 1966, stabilito dall'articolo 44 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e' prorogato al 31 dicembre 1967. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il D.L. 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito con modificazioni dalla L. 7 febbraio 1968, n. 26 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine del 31 dicembre 1967, stabilito dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e' prorogato al 31 dicembre 1970".

Testo vigente dal 12 dicembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1966-12-23;1142~art3 · fonte su Normattiva