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Le disposizioni contenute nel Titolo 111 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, sono prorogate al 31 dicembre 1967, ad eccezione di quelle del penultimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124. Il termine del 31 dicembre 1966, stabilito dall'articolo 44 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e' prorogato al 31 dicembre 1967.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1966 al 12 dicembre 1967
