ARTICOLO B 1. Il presente atto viene ratificato dalle Alte parti contraenti conformemente alle rispettive prescrizioni costituzionali. Gli strumenti di ratifica vengono depositati presso il governo della Repubblica italiana. 2. Il presente atto entra in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito dello strumento di ratifica da parte dell'ultimo Stato firmatario che ha ottemperato a tale formalita'.

Testo vigente dal 22 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;115~atto-artb · fonte su Normattiva