Art. 19 (Accordo)
1. Gli strumenti di ratifica, di accettazione od approvazione sono depositati presso il Governo designato come depositario del presente accordo. 2. Il presente accordo entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, accettazione od approvazione delle parti firmatarie.
Testo vigente dal 30 ottobre 2001
