ARTICOLO C Il presente atto, redatto in un unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvedera' a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto. Fatto a Bruxelles, addi' venticinque marzo millenoventonovantatre.

Testo vigente dal 22 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;115~atto-artc · fonte su Normattiva