- Clausola arbitrale
- a)Le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo devono essere risolte dalle amministrazioni competenti degli Stati contraenti oppure per via diplomatica.
- b)Nel caso in cui non si sia pervenuti, entro sei mesi, alla soluzione tramite negoziazione, la controversia e' sottoposta ad un collegio arbitrale la cui decisione sara' obbligatoria.
- c)Il collegio arbitrale sara' composto da due membri nominati uno da ciascuna delle Parti e da un terzo membro, con funzioni di Presidente, nominato d'intesa dai primi due membri.
- d)Se la designazione comune del Presidente non ha luogo entro 6 mesi a partire dal momento in cui una delle Parti ha proposto il regolamento arbitrale della lite, procedera' a tale designazione il Presidente della Corte Permanente di Arbitrato su richiesta della Parte piu' tempestiva.
Testo vigente dal 24 marzo 2006
