[1]ARTICOLO X Soluzione delle controversie fra gli investitori e le Parti Contraenti
[2]1. Ogni controversia sorta fra una delle Parti Contraenti e l'investitore dell'altra Parte Contraente relativamente ad un investimento, ivi compresa una controversia concernente l'ammontare di un indennizzo, sara' risolta, per quanto possibile. tramite consultazione e negoziato.
[3]2. Nel caso in cui l'investitore e un ente dell'una o dell'altra Parte Contraente abbiano stipulato un accordo d'investimento, sara' applicata la procedura prevista in tale accordo d'investimento.
[4]Se la controversia non puo' essere risolta come previsto al paragrafo I del presente Articolo nei sei mesi successivi alla data della richiesta scritta di soluzione. l'investitore in questione potra' sottoporre la controversia a sua scelta:
- a)al Tribunale della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale;
- b)al Tribunale arbitrale ad hoc, in conformita' al Regolamento in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale internazionale (UNCITRAI,); la Parte Contraente ospitante s'impegna in tal modo ad accettare di essere sottoposta a tale arbitrato:
- c)al Centro Internazionale per la Soluzione delle Controversie in materia d'Investimenti ai fini dell'attuazione della procedura d'arbitrato ai sensi della Convenzione di Washington sulla soluzione delle controversie in materia d'investimenti fra lo Stato ed i cittadini dell'altro Stato del 18 marzo 1965, se o non appena le due Parti contraenti vi avranno aderito.
[5]4. Ai sensi del paragrafo 3, lettera b, del presente Articolo, l'arbitrato verra' condotto in conformita' con le regole stabilite in materia dall'UNCITRAL.
[6]5. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal negoziare per via diplomatica qualsiasi questione relativa ad una procedura di arbitrato o ad una procedura giudiziaria pendente fino a quando tali procedure non saranno state concluse, nonche' nel caso in cui una delle Parti Contraenti non si sia conformata alla decisione del Tribunale Arbitrale o del Tribunale ordinario nel periodo stabilito dalla decisione, oppure in un lasso di tempo da determinare in base alle norme del diritto internazionale o interno applicabili al caso di specie.
Testo vigente dal 9 agosto 2007
