- Definizioni

  • a)Per "progetto" si intende la progettazione e la costruzione delle opere di cui all'art. 1.
  • b)Per "Parte comune", l'insieme delle opere, impianti ed attrezzature costruite e da costruire nel tracciato della Galleria ferroviaria del Brennero, nel tratto tra Innsbruck e Fortezza compresi gli allacciamenti alle stazioni e all'esistente circonvallazione di Innsbruck. La parte comune del nuovo tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero e' costituita: 1. da un tunnel ferroviario di base a due canne di circa 56 Km, scavato sotto le Alpi in territorio delle Parti, comprendente stazioni sotterranee di emergenza e di servizio e relativi accessi laterali; 2. in Italia, dalle opere di raccordo di detta Galleria di base alla linea ferroviaria nazionale; 3. in Austria, dalle opere di raccordo di detta Galleria di base alla linea ferroviaria nazionale compresa la circonvallazione di Innsbruck; 4. da tutte le opere annesse necessarie alla costruzione e all'esercizio ferroviario.
  • c)"CIG", Commissione Intergovernativa italo-austriaca i cui compiti sono stabiliti al successivo art. 5.
  • d)"Promotore" e' la BBT SE. Le Parti concordano che al Promotore devono essere riconosciuti, in conformita' alla rispettiva legislazione nazionale vigente, gli obblighi ed i diritti di un'impresa ferroviaria necessari al raggiungimento dello scopo della societa'.

Testo vigente dal 24 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;115~accordo-art2 · fonte su Normattiva