[1]particolari

[2]1. I privilegi e le immunita' concessi dal presente Accordo sono volti esclusivamente ad assicurare il funzionamento senza ostacoli dell'Ufficio e l'indipendenza delle persone che ne fruiscono. 2. L'Ufficio comunichera' al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'Italia ogni anno, nonche' in occasione delle eventuali variazioni intervenute, la lista dei membri del Personale e dei loro Familiari e del suo Personale locale. 3. Senza pregiudizio per i loro privilegi e le immunita', tutte le persone che godono dei privilegi e delle immunita' previsti dal presente Accordo hanno l'obbligo di rispettare le leggi ed i regolamenti in vigore nel territorio dell'Italia e non interferiscono negli affari interni dello Stato. 4. L'Ufficio si impegna a collaborare in ogni momento con le competenti autorita' italiane per facilitare l'applicazione delle leggi italiane e prevenire l'occorrenza di qualsiasi abuso dei sopracitati privilegi e immunita'. 5. L'Ufficio ha l'obbligo di togliere l'immunita' concessa ad un membro del Personale ogniqualvolta esso reputi che cio' non sia contrario agli interessi dell'Unione.

Testo vigente dal 29 ottobre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-10-16;155~accordo-art14 · fonte su Normattiva