[1]Rivendita di merci

[2]1. Le merci acquistate o importate a norma dell'Articolo 5 non possono essere vendute, donate, date a noleggio o altrimenti cedute nel territorio di uno Stato Membro, a meno che detto Stato Membro non sia stato informato in anticipo e siano stati pagati tutti i dazi e le tasse pertinenti e siano state rispettate tutte le condizioni concordate con tale Stato Membro. 2. I dazi e le tasse da pagare sono calcolati dallo Stato Membro in base alle aliquote vigenti e al valore dei beni al momento della cessione. Lo Stato Membro deve fornire allo SKAO le necessarie istruzioni relative alla procedura da seguire.

Testo vigente dal 11 settembre 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-08-14;115~allegato-a-art6 · fonte su Normattiva