[1]Risoluzione delle controversie

[2]Qualsiasi controversia tra Membri o tra un Membro, o piu' Membri, e SKAO relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che non potra' essere risolta mediante negoziazione, dovra' essere sottoposta, su richiesta di una delle Parti della controversia, alla Corte permanente di arbitrato, ai sensi delle pertinenti norme sull'arbitrato della Corte permanente di arbitrato, salvo che le Parti della controversia non abbiano concordato un altro metodo di risoluzione della controversia.

Testo vigente dal 11 settembre 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-08-14;115~convenzione-art14 · fonte su Normattiva