[1]Partecipazione e altre forme di cooperazione

[2]1. Le Parti della presente Convenzione saranno Membri di SKAO. L'adesione e' aperta agli Stati e alle organizzazioni internazionali. 2. Il Consiglio puo' decidere, all'unanimita', di ammettere a SKAO nuovi membri conformemente alla presente Convenzione e alle condizioni ivi contenute. Quando la Convenzione entra in vigore per quello Stato o una organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, tale soggetto diviene Membro e sara' vincolato ai termini stabiliti dal Consiglio. 3. Il Consiglio puo' decidere, all'unanimita', di ammettere Membri Associati a SKAO alle condizioni da esso stabilite. Tali condizioni dovranno assicurare che i Membri Associati non godano di benefici equivalenti a quelli dei Membri. L'adesione in qualita' di Membri Associati e' aperta agli Stati e alle organizzazioni internazionali. 4. Il Consiglio puo' decidere, all'unanimita', di invitare altri soggetti quali Stati, organizzazioni internazionali e istituzioni, a cooperare con SKAO. SKAO puo' stipulare accordi in tal senso con tali soggetti. Tali accordi e disposizioni richiedono l'approvazione con delibera del Consiglio.

Testo vigente dal 11 settembre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-08-14;115~convenzione-art6 · fonte su Normattiva