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[1]Allegato 3.

[2]Progetto di decreto-legge.

[4]Il Governo italiano e' autorizzato a garantire, in via sussidiaria e nei limiti appresso specificati, un prestito da emettersi dal Governo della Repubblica Polacca, per scopi produttivi. Tale prestito per un ammontare massimo di 400 milioni di lire italiane, rappresentato da obbligazioni da L. 500 ciascuna, sara' garantito con prima ipoteca, sui beni immobili, ed immobili per destinazione, presenti e futuri, del monopolio statale polacco, nonche' con tutte le entrate del monopolio e dell'amministrazione fiscale dei tabacchi in Polonia; esso sara' rimborsabile in venti anni e fruttera' l'interesse netto del 7% all'anno, stando a carico del Governo polacco ogni onere fiscale italiano. La garanzia del Governo italiano pel servizio del prestito anzidetto, in conto interessi ed ammortamento, e' limitata al caso in cui il Governo polacco, a seguito di una invasione armata del suo territorio, o in conseguenza diretta di un tale evento, non si trovi in grado di poter esso stesso provvedere a tale servizio. La garanzia sara' allora operativa fino alla concorrenza delle somme che il Governo polacco non avesse fornito, in conformita' degli impegni assunti.

Testo in vigore dal 13 luglio 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-01-31;1151~allegato-3-art1 · fonte del testo