Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 luglio 1926 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Il Ministro per gli affari esteri e il Ministro per le finanze prenderanno gli accordi e adotteranno i provvedimenti occorrenti per tradurre in atto e disciplinare la prestazione di garanzia di cui all'articolo precedente.
Testo in vigore dal 13 luglio 1926 al 9 maggio 2025
