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L'ammortamento del prestito secondo il piano prestabilito potra' essere effettuato mediante compera di un dato numero di obbligazioni alla borsa. Il Governo della Repubblica si riserva il diritto di far sorteggiare e rimborsare, a partire del sesto anno, un numero maggiore di obbligazioni in confronto di quello stabilito nel piano di ammortamento. In tal caso il numero delle obbligazioni superante quello contemplato nel piano suddetto sara' riscattato a L. 550 se il riscatto abbia luogo prima del 1° ottobre 1934, e a L. 525 se esso avvenga entro il quinquennio fino al 1° ottobre 1939.
Testo in vigore dal 13 luglio 1926 al 9 maggio 2025
