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Le cedole non presentate si prescrivono in cinque anni dalla loro scadenza. Il diritto al rimborso delle obbligazioni si prescrive in 10 anni, decorribili per le obbligazioni estratte dal giorno della pubblicazione del loro sorteggio sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia.
Testo in vigore dal 13 luglio 1926 al 9 maggio 2025
