Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 luglio 1926 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Dalle entrate generali del monopolio statale dei tabacchi e della amministrazione fiscale relativa saranno prima di ogni altro prelevate le quote necessarie per gli interessi del prestito e per il suo ammortamento, come pure per la creazione del fondo di riserva. Queste quote non potranno essere impiegate altrimenti.
Testo in vigore dal 13 luglio 1926 al 9 maggio 2025
