Ai numeri 1-a) e 2-a) della lettera A) dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, dopo le parole: "chilogrammi 500 e chilogrammi 400" sono aggiunte rispettivamente le parole "fino a chilogrammi 680 esclusi" e "fino a chilogrammi 500 esclusi".
Testo vigente dal 18 dicembre 1954
