[1]E' convertito in legge il decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, recante modificazioni all'art. 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217, con le seguenti modificazioni:

[2]Al primo comma dell'articolo unico, le parole: "se e' superiore a 2 quintali", sono sostituite con le altre: "se e' superiore a 3 quintali". Tra il primo e il secondo comma dell'articolo unico, e' inserito il seguente: "Fino alla stessa data, il limite di 25 chilogrammi, di cui all'art. 30 del testo unico 22 dicembre 1954, n. 1217, e' elevato a chilogrammi 100". Il secondo comma dell'articolo unico e' sostituito dal seguente: "Successivamente al 31 dicembre 1956 si osservera' il disposto dei sopraindicati articoli 30 e 31".

Testo vigente dal 31 marzo 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-27;162~artunico · fonte del testo