All'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, dopo le parole: "convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.", sono aggiunte le parole: "L'Amministrazione puo' consentire che la cauzione sia prestata mediante fideiussione di aziende di credito".
Testo vigente dal 18 dicembre 1954
