Il terzo comma dell'articolo unico della legge 31 gennaio 1954, n. 2, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, e' sostituito dal seguente: All'art. 2 e' aggiunto il seguente comma: "Ferma restando la disciplina concernente l'ammissione in esenzione di imposta di fabbricazione delle merci elencate nella tabella A allegata alla presente legge, il Ministero delle finanze, in seguito a motivata istanza delle ditte interessate, ha facolta' di consentire, fissando le norme da osservarsi, trasferimenti in cauzione di prodotti intermedi o semilavorati da una ad altra raffineria di olii minerali per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni per ottenere prodotti petroliferi finiti atti al commercio purche' i prodotti da trasferire abbiano un punto di infiammabilita' Peusky-Martins inferiore a 55° C e un distillato a 300° C di almeno il 90 per cento in volume e si verifichi una delle seguenti condizioni:

  • a)i trasferimenti avvengano tra raffinerie a ciclo completo;
  • b)i trasferimenti avvengano da raffinerie a ciclo completo ad altri impianti che abbiano carattere di complementarieta' con le raffinerie".

Testo vigente dal 12 dicembre 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-11-26;1162~artunico · fonte del testo