[1]Allegato

[2]ACCORDO Tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel campo della Sicurezza delle Reti. Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato di Israele (di seguito le Parti) Riconoscendo l'importanza dell'integrita' operativa delle reti di computer per tutti gli aspetti dell'attuale vita sociale ed economica e dei diversi strumenti per raggiungere ed assicurare tale integrita' (di seguito "Sicurezza delle Reti"); Desiderosi di sviluppare e rafforzare mutuamente una cooperazione vantaggiosa nel settore della Sicurezza delle Reti nel quadro dello sviluppo economico e sociale di entrambi i Paesi; Condividendo scopi ed obiettivi simili con riferimento all'offerta di servizi efficienti ed affidabili al pubblico in ciascuno dei due Paesi; Consci del fatto che un miglioramento dell'attuale grado di cooperazione su aspetti della Sicurezza delle Reti di comune interesse (attraverso lo scambio di idee, informazioni, capacita' ed esperienze) sara' di beneficio per entrambe le Parti; Consci del potenziale offerto da un rafforzamento delle relazioni commerciali fra le due Parti nel settore della Sicurezza delle Reti e della necessita' di sfruttare in modo ottimale le capacita' e le opportunita' di questa area; Preso atto che entrambe le Parti desiderano incrementare investimenti, joint-ventures, imprese comuni, lo sviluppo tecnologico ed il commercio nel settore della Sicurezza delle Reti; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Le Parti, a condizione di reciprocita' e mutuo vantaggio e nel rispetto delle norme reciprocamente applicabili derivanti da, pertinenti accordi internazionali, svilupperanno e miglioreranno la propria cooperazione economica, industriale, tecnica e scientifica nel campo della Sicurezza delle Reti. Entrambe le Parti promuoveranno la cooperazione reciproca tra imprese ed entita' economiche dei due Paesi nel campo della Sicurezza delle Reti.

Testo vigente dal 24 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;116~accordo-art1 · fonte su Normattiva