[1]Allegato

[2]ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE IN MATERIA Dl PUBBLICA SICUREZZA

[3]Preambolo

[4]Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato di Israele (di seguito denominati «Parti»): riconoscendo il reciproco interesse a cooperare al fine di proteggere dalle minacce i propri popoli, beni ed interessi, contrastando la criminalita' in genere al fine di garantire la sicurezza pubblica; consapevoli che i fenomeni criminali connessi con la criminalita' organizzata, la migrazione illegale, la tratta di esseri umani, il commercio illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori di droghe, colpiscono in modo considerevole entrambi gli Stati, pregiudicando sia la sicurezza, che l'ordine pubblico che il benessere e l'incolumita' fisica dei propri cittadini; desiderosi di agevolare e sviluppare la cooperazione fra di loro, anche attraverso lo scambio di conoscenze, esperienze, informazioni e tecnologie; hanno convenuto il presente Accordo in tema di pubblica sicurezza.

[5]Art. 1. Autorita' competenti

[6]Le Autorita' competenti per l'attuazione del presente Accordo sono le seguenti: per il Governo della Repubblica Italiana: il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno; per il Governo dello Stato di Israele: il Ministero della pubblica sicurezza.

Testo vigente dal 16 giugno 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-05-19;86~accordo-art1 · fonte su Normattiva