[1]Durata, entrata in vigore, modifica, denuncia e sospensione

[2]1. Il presente Accordo ha durata illimitata. 2. Esso entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione, per via diplomatica, della seconda delle due notifiche con cui le Parti si comunicheranno reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo. 3. L'Accordo puo' essere modificato con il reciproco consenso delle Parti, per iscritto ed attraverso i canali diplomatici. Le modifiche entrano in vigore secondo la procedura di cui al precedente comma 2. 4. L'Accordo potra' essere denunciato per iscritto in via diplomatica da ciascuna Parte in qualsiasi momento. La denuncia avra' efficacia tre mesi dopo la data di ricezione della sua notifica. 5. Ogni Parte ha la facolta' di sospendere temporaneamente l'attuazione del presente Accordo, in tutto o in parte, se tale provvedimento risulta necessario per garantire la sicurezza dello Stato e dell'ordine pubblico, oppure la sicurezza e la salute dei suoi cittadini. Le Parti si comunicano reciprocamente e con tempestivita', per via diplomatica, l'adozione o la revoca di una tale misura. La sospensione dell'attuazione del presente Accordo e la relativa revoca acquisiscono efficacia trascorsi quindici giorni dalla data di ricezione della notifica. 6. In seguito alla sua entrata in vigore il presente Accordo sostituisce quello tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele sulla cooperazione nel contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, il terrorismo ed altri reati gravi, firmato il 10 febbraio 2005 a Gerusalemme. In fede di cio' i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo in due originali, ciascuno nella lingua italiana, inglese e ebraica, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di interpretazioni divergenti il testo in lingua inglese prevarra'. Fatto a Roma il giorno 2 del mese di dicembre dell'anno 2013, che corrisponde al giorno 29 del mese Kislev dell'anno 5774 del calendario ebraico.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 16 giugno 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-05-19;86~accordo-art15 · fonte su Normattiva