[1]di pubblici ufficiali stranieri e di funzionari di organizzazioni internazionali pubbliche

[2]1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative e le altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando gli atti sono stati commessi intenzionalmente, al fatto di promettere, offrire o concedere ad un pubblico ufficiale straniero o ad un funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica, direttamente od indirettamente, un indebito vantaggio, per se stesso o per un'altra persona o entita', affinche' compia o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, al fine di ottenere o conservare un'attivita' commerciale od un altro indebito vantaggio in relazione ad attivita' di commercio internazionale. 2. Ciascuno Stato Parte considera l'adozione di misure legislative e delle altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando gli atti sono stati commessi intenzionalmente, al fatto, per un pubblico ufficiale straniero od un funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica, di sollecitare o di accettare, direttamente od indirettamente, un indebito vantaggio, per se stesso o per un'altra persona o entita', affinche' compia o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali.

Testo vigente dal 14 agosto 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;116~convenzione-art16 · fonte su Normattiva