[1]di pubblici ufficiali nazionali

[2]Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative e le altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando gli atti sono stati commessi intenzionalmente:

  • a)Al fatto di promettere, offrire o concedere ad un pubblico ufficiale, direttamente od indirettamente, un indebito vantaggio, per se stesso o per un'altra persona o entita', affinche' compia o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali;
  • b)Al fatto per un pubblico ufficiale di sollecitare od accettare, direttamente od indirettamente, un indebito vantaggio, per se stesso o per un'altra persona o entita', affinche' compia o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali.

Testo vigente dal 14 agosto 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;116~convenzione-art15 · fonte su Normattiva