[1]di pubblici ufficiali nazionali
[2]Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative e le altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando gli atti sono stati commessi intenzionalmente:
- a)Al fatto di promettere, offrire o concedere ad un pubblico ufficiale, direttamente od indirettamente, un indebito vantaggio, per se stesso o per un'altra persona o entita', affinche' compia o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali;
- b)Al fatto per un pubblico ufficiale di sollecitare od accettare, direttamente od indirettamente, un indebito vantaggio, per se stesso o per un'altra persona o entita', affinche' compia o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali.
Testo vigente dal 14 agosto 2009
