[1]' di intelligence finanziaria
[2]Gli Stati Parte coopereranno tra loro al fine di impedire e combattere il trasferimento di proventi relativi ai reati previsti in conformita' con la presente Convenzione e di promuovere modalita' e misure di recupero di tali proventi e, a tal fine, considereranno la possibilita' di istituire un'unita' di intelligence finanziaria responsabile della ricezione, analisi e diffusione tra le autorita' competenti di informazioni relative a transazioni finanziarie sospette.
Testo vigente dal 14 agosto 2009
