[1], scambio ed analisi delle informazioni sulla corruzione
[2]1. Ciascuno Stato Parte considerera' la possibilita' di analizzare, in consultazione con esperti, le tendenze della corruzione nel proprio territorio, nonche' le circostanze in cui sono commessi i reati di corruzione. 2. Gli Stati Parte considereranno la possibilita' di sviluppare e condividere tra loro ed attraverso organizzazioni internazionali e regionali, statistiche, esperienza analitica riguardante la corruzione ed informazioni finalizzate ad elaborare, nei limiti del possibile, definizioni, norme e metodologie comuni, cosi' come informazioni sulle pratiche migliori per prevenire e combattere la corruzione. 3. Ciascuno Stato Parte considerera' la possibilita' di monitorare le proprie politiche e le attuali misure per combattere la corruzione e di valutare l'efficacia e l'efficienza delle stesse.
Testo vigente dal 14 agosto 2009
