[1]Autorita' previste dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, nonche' dal Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo

[2]1. Per Autorita' di intelligence finanziaria ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge si intende l'Unita' di informazione finanziaria istituita dall'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. 2. Per Autorita' centrale ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione di cui al comma 1 si intende il Ministero dell'economia e delle finanze. 3. Il punto di contatto responsabile della trasmissione e della ricezione delle informazioni ai sensi dell'articolo 7 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), e' il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. L'attivita' di cui al presente comma deve essere svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 9 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;153~art9 · fonte su Normattiva