[1]di contribuzione

[2]1. Per effetto di quanto previsto dai paragrafi 2 e 3, il modello di contribuzione per la sottoscrizione del capitale autorizzato del MES e' basato sul modello di sottoscrizione del capitale della BCE da parte delle banche centrali nazionali dei membri del MES ai sensi dell'articolo 29 del protocollo (n.4) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (lo "statuto del SEBC") allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.

[3]2. Il modello di contribuzione per la sottoscrizione del capitale autorizzato del MES e' specificato nell'allegato I.

[4]3. Il modello di contribuzione iniziale per la sottoscrizione del capitale autorizzato del MES e' adeguato:

  • a)quando uno Stato membro dell'Unione europea aderisce come nuovo membro del MES, con conseguente aumento automatico del capitale autorizzato secondo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 3, o
  • b)alla scadenza del dodicesimo anno quale termine per la correzione temporanea applicabile a un membro del MES ai sensi dell'articolo 42.

[5]4. Il consiglio dei governatori puo' decidere di tener conto di eventuali aggiornamenti del modello di sottoscrizione del capitale della BCE di cui al paragrafo 1 quando il modello di contribuzione e' aggiornato ai sensi del paragrafo 3 o quando interviene una modifica del capitale autorizzato secondo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 1.

[6]5. In caso di modifica del modello di contribuzione per la sottoscrizione del capitale autorizzato del MES, i membri del MES trasferiscono fra di loro il capitale autorizzato nella misura necessaria ad assicurare che la sua distribuzione corrisponda al modello modificato.

[7]6. L'allegato I e' modificato su decisione del consiglio dei governatori a seguito di ogni modifica di cui al presente articolo.

[8]7. Il consiglio di amministrazione adotta tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.

Testo vigente dal 28 luglio 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-07-23;116~art11 · fonte su Normattiva