[1]generale

[2]1. Il direttore generale e' nominato dal consiglio dei governatori fra i candidati aventi la nazionalita' di un membro del MES, dotati di esperienza internazionale pertinente e di elevato livello di competenza in campo economico e finanziario. Nel corso del suo mandato il direttore generale non puo' esercitare la funzione di governatore o amministratore, ne' di governatore supplente o amministratore supplente.

[3]2. Il mandato del direttore generale e' di cinque anni ed e' rinnovabile una volta. Il direttore generale decade comunque dalle sue funzioni qualora lo decida il consiglio dei governatori.

[4]3. Il direttore generale presiede le riunioni del consiglio di amministrazione e partecipa alle riunioni del consiglio dei governatori.

[5]4. Il direttore generale e' il capo del personale del MES. Egli e' responsabile dell'organizzazione, della nomina e del licenziamento del personale in conformita' allo statuto del personale adottato dal consiglio di amministrazione.

[6]5. Il direttore generale e' il rappresentante legale del MES e ne gestisce gli affari correnti sotto la direzione del consiglio di amministrazione.

Testo vigente dal 28 luglio 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-07-23;116~art7 · fonte su Normattiva