[1]in materia di dividendi

[2]1. Il consiglio di amministrazione puo' decidere, a maggioranza semplice, di distribuire un dividendo ai membri del MES ove l'ammontare del capitale versato e del fondo di riserva superino il livello determinato per garantire la capacita' di erogazione dei prestiti del MES e allorquando i profitti dell'investimento non siano necessari per sopperire alla carenza di fondi per rimborsare i creditori. I dividendi sono distribuiti in proporzione agli apporti di capitale, tenendo in considerazione l'eventualita' di pagamento accelerato di cui all'articolo 41, paragrafo 3.

[3]2. Fintanto che il MES non abbia prestato assistenza finanziaria a uno dei suoi membri, i profitti rivenienti dall'investimento del capitale versato del MES sono restituiti ai suoi membri in proporzione ai rispettivi apporti di capitale, previa detrazione dei costi operativi, a condizione che la capacita' di erogare prestiti determinata sia effettivamente pienamente disponibile.

[4]3. Il direttore generale attua la politica in materia di dividendi per il MES conformemente alle direttive adottate dal consiglio di amministrazione.

Testo vigente dal 28 luglio 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-07-23;116~art23 · fonte su Normattiva