[1]in materia di dividendi
[2]1. Il consiglio di amministrazione puo' decidere, a maggioranza semplice, di distribuire un dividendo ai membri del MES ove l'ammontare del capitale versato e del fondo di riserva superino il livello determinato per garantire la capacita' di erogazione dei prestiti del MES e allorquando i profitti dell'investimento non siano necessari per sopperire alla carenza di fondi per rimborsare i creditori. I dividendi sono distribuiti in proporzione agli apporti di capitale, tenendo in considerazione l'eventualita' di pagamento accelerato di cui all'articolo 41, paragrafo 3.
[3]2. Fintanto che il MES non abbia prestato assistenza finanziaria a uno dei suoi membri, i profitti rivenienti dall'investimento del capitale versato del MES sono restituiti ai suoi membri in proporzione ai rispettivi apporti di capitale, previa detrazione dei costi operativi, a condizione che la capacita' di erogare prestiti determinata sia effettivamente pienamente disponibile.
[4]3. Il direttore generale attua la politica in materia di dividendi per il MES conformemente alle direttive adottate dal consiglio di amministrazione.
Testo vigente dal 28 luglio 2012
