[1]Politica economica e finanziaria

[2]1. Le parti intensificano gli scambi di informazioni e di esperienze per promuovere uno stretto coordinamento delle politiche a livello bilaterale e multilaterale a sostegno dei loro obiettivi condivisi di crescita sostenibile ed equilibrata, stimolare la creazione di posti di lavoro, correggere gli squilibri macroeconomici eccessivi e lottare contro tutte le forme di protezionismo. 2. Le parti intensificano gli scambi di informazioni sulle rispettive politiche e normative finanziarie, nell'intento di rafforzare la cooperazione per garantire la stabilita' finanziaria e la sostenibilita' di bilancio, anche migliorando il regime di regolamentazione e vigilanza in materia di contabilita', revisione contabile, banche, assicurazioni, mercati finanziari e altri comparti finanziari, a sostegno del lavoro svolto attualmente nelle organizzazioni e nei consessi internazionali pertinenti.

Testo vigente dal 11 agosto 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-08-05;116~art13 · fonte su Normattiva