[1]Politica di sviluppo

[2]1. Le parti intensificano gli scambi di opinioni sulle politiche di sviluppo, anche attraverso un dialogo regolare, e, ove opportuno, coordinano le loro politiche specifiche in materia di sviluppo sostenibile ed eliminazione della poverta' a livello mondiale. 2. Ove opportuno, le parti coordinano le loro posizioni sulle questioni connesse allo sviluppo nei consessi internazionali e regionali. 3. Le parti si sforzano di incoraggiare ulteriormente gli scambi di informazioni e la cooperazione tra le rispettive agenzie e i rispettivi ministeri per lo sviluppo nonche', se del caso, il coordinamento delle attivita' nazionali. 4. Le parti si adoperano inoltre per scambiare informazioni, migliori pratiche ed esperienze nel settore dell'assistenza allo sviluppo e si sforzano di collaborare per ridurre i flussi finanziari illeciti nonche' per prevenire e combattere le irregolarita', le frodi, la corruzione e le altre attivita' illegali che ledono i loro interessi finanziari e quelli dei paesi beneficiari, a tutti i livelli.

Testo vigente dal 11 agosto 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-08-05;116~art11 · fonte su Normattiva