[1]Gestione delle catastrofi e azione umanitaria

[2]1. Le parti intensificano la cooperazione e, ove opportuno, promuovono il coordinamento a livello bilaterale, regionale e internazionale in materia di prevenzione, mitigazione, preparazione, risposta e ripresa post-catastrofe per ridurre i rischi di catastrofi e aumentare la resilienza in questo campo. 2. Le parti si sforzano di collaborare nell'ambito delle azioni umanitarie, comprese le operazioni di soccorso nei casi di emergenza, per fornire una risposta efficace e coordinata.

Testo vigente dal 11 agosto 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-08-05;116~art12 · fonte su Normattiva