[1]Articolo IX
[2]Nel caso dell'entrata in vigore di una convenzione generale multilaterale sul trasporto aereo, accettata da ambedue gli Stati Contraenti, prevarranno conseguentemente le clausole della convenzione multilaterale. Tutte le conversazioni al fine di determinare fino a che punto il presente Accordo sara' derogato, sostituito, modificato o integrato dalle clausole della convenzione multilaterale, si effettueranno in conformita' con l'articolo XII del presente Accordo.
Testo vigente dal 5 gennaio 1967
