[1]Articolo X

[2]Ciascuna impresa designata da uno Stato Contraente puo' mantenere ed impiegare il proprio personale per i suoi servizi negli aeroporti e nelle citta' dell'altro Stato Contraente in cui la medesima impresa si proponga di mantenere un'agenzia. Se una impresa aerea designata non stabilisce una propria organizzazione negli aeroporti dell'altro Stato Contraente resta intero che la medesima fara' compiere il lavoro in questione, nei limiti del possibile, dal personale dell'aeroporto o da quello dell'impresa aerea designata dall'altro Stato Contraente.

Testo vigente dal 5 gennaio 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1167~artx · fonte su Normattiva