[1]Articolo X
[2]Ciascuna impresa designata da uno Stato Contraente puo' mantenere ed impiegare il proprio personale per i suoi servizi negli aeroporti e nelle citta' dell'altro Stato Contraente in cui la medesima impresa si proponga di mantenere un'agenzia. Se una impresa aerea designata non stabilisce una propria organizzazione negli aeroporti dell'altro Stato Contraente resta intero che la medesima fara' compiere il lavoro in questione, nei limiti del possibile, dal personale dell'aeroporto o da quello dell'impresa aerea designata dall'altro Stato Contraente.
Testo vigente dal 5 gennaio 1967
