Art. 14 — Conformità con le convenzioni multilaterali
Se dovesse entrare in vigore una convenzione multilaterale nei confronti di entrambe le Parti contraenti, le disposizioni di tale convenzione prevarranno. Potranno tenersi, in conformita' all'articolo 12 del presente Accordo, delle consultazioni al fine di determinare la misura in cui il presente Accordo viene colpito dalle disposizioni di detta convenzione multilaterale.
Testo vigente dal 22 gennaio 1985
