1. Ciascuna parte della controversia sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione al procedimento di mediazione. 2. Le parti della controversia partecipano in egual misura alle spese organizzative, compresi il compenso e le spese del mediatore. Il compenso del mediatore e' conforme a quanto previsto per i membri del tribunale a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 16.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~allegato-10-art8 · fonte su Normattiva