1. Ciascuna parte della controversia sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione al procedimento di mediazione. 2. Le parti della controversia partecipano in egual misura alle spese organizzative, compresi il compenso e le spese del mediatore. Il compenso del mediatore e' conforme a quanto previsto per i membri del tribunale a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 16.
Testo vigente dal 30 agosto 2023
