1. Ciascuna parte sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione al procedimento di mediazione. 2. Le parti partecipano in egual misura alle spese organizzative, compresi il compenso e le spese del mediatore. Il compenso del mediatore e' conforme a quanto previsto per il presidente di un collegio arbitrale a norma dell'allegato 7 (Regolamento di procedura), punto 12.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~allegato-9-art9 · fonte su Normattiva