[1]Spese

[2]1. Ciascuna parte della controversia sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione al procedimento di mediazione. 2. Le parti della controversia partecipano in egual misura alle spese organizzative, compresi il compenso e le spese del mediatore. Gli onorari e le spese dei mediatori sono conformi a quelli determinati a norma della regola 14, paragrafo 1, dei regolamenti amministrativi e finanziari della convenzione ICSID e in vigore alla data di avvio del procedimento di mediazione.

Testo vigente dal 12 ottobre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139~allegato-6-art8 · fonte su Normattiva