[1]consultivo
[2]1. Per garantire la corretta applicazione del presente codice di condotta, dell'articolo 3.40 (Norme etiche) e, laddove cio' sia previsto, per lo svolgimento di qualsiasi altro compito, il presidente del tribunale e il presidente del tribunale d'appello sono assistiti da un collegio consultivo. 2. Il collegio consultivo e' composto dai rispettivi vicepresidenti e dai due membri piu' anziani del tribunale o del tribunale d'appello.
Testo vigente dal 30 agosto 2023
