[1]dei membri

[2]1. I membri esercitano interamente e sollecitamente le proprie funzioni, con equita' e diligenza, nel corso dell'intero procedimento. 2. I membri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non delegano ad altri tale dovere. 3. I membri prendono tutti i provvedimenti adeguati per garantire che i loro assistenti e il loro personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5 e 7 del presente codice di condotta e le rispettino. 4. I membri non possono discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una o con tutte le parti della controversia in assenza degli altri membri della divisione del tribunale o del tribunale d'appello.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~allegato-11-art4 · fonte su Normattiva