1. Previa consultazione con le parti della controversia, il tribunale puo' permettere a un soggetto diverso sia dalle parti della controversia, sia dalla parte dell'accordo non coinvolta nella controversia (di seguito denominato "terzo"), di presentare al tribunale osservazioni scritte su materie rientranti nell'ambito della controversia. 2. Il terzo che desideri presentare osservazioni ne fa richiesta al tribunale e fornisce per iscritto le informazioni seguenti in una delle lingue procedurali, in modo conciso e nel rispetto del limite di pagine eventualmente fissato dal tribunale:

  • a)descrizione del terzo, compresa, ove necessario, una descrizione dei suoi membri e del suo statuto giuridico (ad esempio associazione professionale oppure organizzazione non governativa), dei suoi obiettivi generali, della natura delle sue attivita', e di eventuali organizzazioni madre, compresa qualsiasi organizzazione che controlli il terzo direttamente o indirettamente;
  • b)informazioni su eventuali legami, diretti o indiretti, tra il terzo e le parti della controversia;
  • c)informazioni relative ad amministrazioni pubbliche, organizzazioni o persone che abbiano fornito assistenza, finanziaria o di altra natura, nella preparazione della comunicazione, oppure che abbiano prestato al terzo assistenza considerevole durante i due anni precedenti la presentazione della domanda da parte del terzo a norma del presente articolo (ad esempio il finanziamento delle sue attivita' complessive per circa il 20% del loro valore annuale);
  • d)descrizione della natura dell'interesse vantato dal terzo nel procedimento; e
  • e)descrizione delle specifiche questioni di fatto o di diritto oggetto del procedimento che il terzo intende trattare mediante la propria comunicazione scritta. 3. Nel decidere se ammettere o no tale comunicazione, il tribunale valuta, tra l'altro:
  • a)se il terzo vanta un interesse rilevante nel procedimento; e b) in quale misura la comunicazione possa aiutare il tribunale a determinare le questioni di diritto o di fatto attinenti al procedimento offrendo prospettive, conoscenze specifiche o elementi di comprensione diversi da quelli delle parti della controversia. 4. La comunicazione presentata dal terzo:
  • a)reca la data e la firma della persona che presenta la comunicazione per conto del terzo;
  • b)e' concisa e si mantiene in ogni caso entro i limiti fissati dal tribunale;
  • c)contiene una descrizione precisa della posizione del terzo riguardo alle questioni dibattute; e
  • d)tratta unicamente questioni rientranti nell'ambito della controversia. 5. Il tribunale provvede affinche' la presentazione di tali comunicazioni non perturbi o complichi indebitamente il procedimento ne' arrechi un ingiusto pregiudizio alle parti della controversia. Il tribunale puo' adottare le procedure appropriate che risultino necessarie per gestire molteplici comunicazioni. 6. Il tribunale provvede a garantire alle parti della controversia una ragionevole possibilita' di presentare le loro osservazioni su qualsiasi comunicazione effettuata da terzi.

Testo vigente dal 12 ottobre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139~allegato-8-art3 · fonte su Normattiva